La SCIA antincendio.
Il D.P.R. 12 gennaio 1998, n 37, disciplina i procedimenti di controllo ai fini della sicurezza antincendio di competenza dei comandi provinciali dei VV.F. e gli obblighi degli enti e privati responsabili di attività ai fini della sicurezza antincendio e prescrive il registro antincendio. Il D.P.R. 37 obbliga gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sulle attrezzature e sugli impianti finalizzati alla sicurezza antincendio, le informazioni date al personale, le prove di evacuazione eseguite, le misure di prevenzione e protezione adottate, le precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e le procedure da attuare in caso di incendio. Il DPR 1 Agosto 2011 numero 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina relativa alla prevenzione incendi” all’articolo 6 obbliga gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’allegato I del presente regolamento prevede quanto disposto dal citato DPR 37 e dal DM 10 Marzo 1998. Per gli adempimenti sopra descritti sarà fornito apposito registro e la necessaria assistenza per la sua compilazione. Il D.M. 10Marzo 1998 all’allegato VIII prevede che l’ente o privato debba predisporre e tenuto aggiornato un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII. Lo stesso decreto prevede inoltre la designazione degli addetti al servizio antincendio e la formazione degli addetti alla prevenzione incendi e gestione dell’emergenza. In considerazione di quanto sopra esposto sarà fornito il piano di emergenza completo di planimetrie (fornite dal committente in formato .dwg) indicanti i percorsi di esodo, la posizione dei sistemi attivi di antincendio (estintori, idranti) e l’assistenza per espletare le pratiche necessarie alla formazione degli addetti al servizio e alla prevenzione antincendio.